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18
Nov
2010

LAVORI DI DRAGAGGIO NEL PORTO DI GENOVA .ORDINANZA DELLA CAPITANERIA

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Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Genova: RENDE NOTO che dal 15/11/2010 al 31/12/2010 l'impresa TECNIS S.p.A. – Impresa di Costruzioni Generali, aggiudicatrice dei lavori per l'esecuzione dei dragaggi del Porto di Genova, appaltati dall'Autorità portuale, eseguirà, quale mezzo al fine, i suddetti lavori di dragaggio dei fondali marini (2^ fase) del Bacino Porto Vecchio, Bacino di Sampierdarena e Porto Petroli


O R D I N A
ART. 1 A decorrere dalle ore 08:00 del giorno 15 novembre 2010 è interdetta la navigazione la sosta ed ogni attività di superficie e subacquea negli specchi acquei portuali interessati dai lavori

ART. 2 I mezzi utilizzati nei lavori di dragaggio devono essere regolarmente armati ed equipaggiati;

ART. 3 Le unità navali in transito nelle adiacenze dello specchio acqueo interdetto devono:
a) mantenersi ad una distanza non inferiore a 50 metri dall'area interdetta;
b) non interferire in alcun modo con le attività in corso d'opera;
c) moderare la velocità sino al limite minimo consentito dalla capacità di manovra della propria unità.

ART. 4 E' vietata l'esecuzione dei lavori in condizioni meteo marine avverse e condizioni di visibilità non ottimali.

ART. 5 La Soc. TECNIS S.p.A. – Impresa di Costruzioni Generali dovrà comunicare a questa Capitaneria di Porto, il nominativo e la reperibilità telefonica del responsabile operativo dei mezzi impiegati.

ART. 6 Le navi che per motivi operativi devono necessariamente attraversare, quale unica via di transito, lo specchio acqueo di cui all' art. 1, devono essere autorizzate da questa Capitaneria di Porto che si avvale, per l'immediatezza del suggerimento delle rotte da seguire, del Corpo dei Piloti del Porto da contattare sul canale 12 VHF per il porto commerciale e canale 10 VHF per il porto di Multedo-Voltri.

ART. 7 I comandanti delle unità indicate nel RENDE NOTO, devono eseguire con piena prontezza e sicurezza gli spostamenti disposti da questa Capitaneria di Porto o per il tramite del Corpo dei Piloti del Porto di Genova secondo quanto indicato nel successivo art 8.

ART. 8 E' fatto divieto di iniziare i lavori senza le preventive comunicazioni giornaliere, via radio sul CH 11 VHF con la Sala Operativa del 1° M.R.S.C., nonché sul CH 12 VHF con la
Corporazione dei Piloti del Porto di Genova l‟inizio, il termine dei lavori nonché il trasferimento dei mezzi dall‟area di lavoro all‟ormeggio ed ottenendo da questi il “ricevuto” delle comunicazioni stesse.

ART. 9 Il Comandante della Draga SHOALWAY dovrà contattare la Sezione Tecnica distaccata di Multedo sul CH 9 VHF per i lavori da eseguire nella canaletta di accesso del Porto di Multedo, comunicando inizio e fine dei lavori e trasferimento.

ART. 10 I mezzi nautici impiegati devono essere costantemente in ascolto sui canali 16 e 12 VHF pronti a muovere per ogni eventuale necessità connessa alla sicurezza della navigazione portuale e sospendere i lavori qualora ne faccia richiesta personale di questa Capitaneria di Porto o il Corpo Piloti del Porto.

ART. 11 I lavori non possono essere eseguiti in aree non certificate come sgombre da ordigni/residuati bellici.

ART. 12 Tutti i mezzi navali impiegati nei lavori, dovranno esporre i prescritti segnali diurni e notturni, previsti dalla COLREG „72.

Genova,  IL COMANDANTE Contrammiraglio (CP) Felicio ANGRISANO